Ridurre i costi di approvvigionamento energetico ti consente di aumentare i guadagni e la competitività sul mercato.

 

Lo Stato mette a disposizione di soggetti titolari d'impresa diverse misure incentivanti che rendono gli investimenti in efficienza energetica ancora più convenienti:

  • detrazione fiscale per il risparmio energetico 65%
  • credito d'imposta per beni strumentali
  • conto termico 2.0.

 

Gli incentivi e le detrazioni sopra elencate non sono cumulabili.

 

 

Credito d'imposta per beni strumentali

Scopo

Fornire un supporto alle imprese che investono in beni strumentali nuovi che migliorino tecnologicamente i  processi produttivi.

Come funziona

La legge di Bilancio 2022 ha confermato le agevolazioni del Credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali, mantenendo invariato quanto previsto dalla precedente legge del 2021 per l'anno di imposta 2022. Pertanto il credito di imposta spetta per l’acquisto di beni strumentali effettuato tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2022, oppure entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro il 31 dicembre 2022 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione. La percentuale del credito d'imposta varia a seconda dell'entità dell'investimento effettuato, da un massimo del 40% a un minimo del 10%.

Con la legge di Bilancio 2022 viene prorogata questa agevolazione fino al 2025 ma con una rimodulazione delle percentuali del credito di imposta che varia da un massimo del 20% fino a un minimo del 5% a seconda dell'importo dell'investimento effettuato. La scadenza può essere posticipata anche agli interventi sostenuti entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro il 31 dicembre 2025 l’ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo totale.

A chi spetta

Il credito di imposta è fruibile solo per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dalle imprese residenti  in Italia, indipendentemente dal settore economico di appartenenza.


Detrazione fiscale per il risparmio energetico

 

La legge di bilancio 2022 ha prorogato al 31 dicembre 2024, nella misura del 65%, la detrazione fiscale (dall’Irpef e dall’Ires) per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici confermando l’applicabilità (fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro) per gli interventi di sostituzione di impianti esistenti. L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) in 10 rate annuali di pari importo. Per beneficiare della detrazione è necessario che gli interventi effettuati portino a un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%.

In alternativa alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico, è possibile optare per la detrazione per gli interventi di recupero edilizio, attualmente al 50% fino al 31 dicembre 2024. Tale agevolazione, disciplinata dall’art.16-bis del Dpr 917/86, è prevista per i medesimi interventi ed è applicabile nel momento in cui si sostengono spese per ristrutturazione di immobili, con un limite massimo di 96.000 euro.

Chi può usufruire della Detrazione Fiscale?

Possono usufruire della detrazione del 65% tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento. Quindi:

  • Le persone fisiche (inclusi gli esercenti arti e professioni)
  • Chi consegue reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)
  • Enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

La condizione indispensabile per usufruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualsiasi categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per attività d’impresa o professionale).

Possono usufruire della Detrazione Fiscale  del 50% sulle spese di ristrutturazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato. L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese.

Quali sono le detrazioni ammesse?

Le detrazioni ammesse sono relative agli interventi di efficientamento energetico, come:

  • Installazione di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria o come integrazione al riscaldamento
  • sostituzione dell'impianto di riscaldamento esistente con un nuovo impianto in pompa di calore, caldaia a condensazione, sistema ibrido o cogenerazione.

 

 

Quali sono le percentuali riconosciute?

  • 65% per l'installazione di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria o come integrazione al riscaldamento
  • 65% per la sostituzione dell'impianto di riscaldamento invernale con Pompa di calore ad alta efficienza (aria-acqua, aria-aria) oppure Caldaia a condensazione in classe A in abbinamento a termoregolazioni in classe V, VI o VIII oppure Sistema ibrido (caldaia a condensazione + pompa di calore) oppure Microcogeneratori (fino a 50 kWel)
  • 50% per per la sostituzione dell'impianto di riscaldamento invernale con Caldaia a biomassa in classe V oppure Caldaia a condensazione almeno di classe A

La quota da detrarre include i costi del materiale, la progettazione, l’installazione e le certificazioni e va ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Per ogni tipologia di intervento è stata definita una quota massima detraibile.

Come accedere alla detrazione?

Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale).
Se sono stati realizzati più interventi di risparmio energetico agevolabili, il limite massimo di detrazione applicabile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.
- Per beneficiare dell’agevolazione fiscale è necessario essere in possesso dei seguenti documenti:
- L’asseverazione da parte di un tecnico abilitato
- L’attestato di prestazione energetica (APE)
- La scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell’allegato E o F del decreto attuativo (D.M. 19 febbraio 2007).

Entro 90 gg dalla fine dei lavori, i documenti vanno trasmessi all’ENEA.

 

 

 

 

Conto termico 2.0

L'incentivo Conto Termico 2.0 premia gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica in caso di installazione di pannelli solari termici o sostituzione.

Per maggiori dettagli sul Conto Termico consulta la sezione dedicata cliccando qui.

 


 

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