Cosa incentiva il Conto Termico?
Il Conto Termico, definito dal Decreto MISE 16/02/2016, ha come obiettivo la riqualificazione degli edifici e il miglioramento delle prestazioni energetiche.
Chi può accedere agli incentivi?
Possono accedere agli incentivi:
- Le pubbliche amministrazioni (Regioni, Province, Comuni, Enti Statali, Scuole, Ospedali…);
- I soggetti privati (Abitazioni, Industrie, Attività commerciali, Condomini, Aziende Agricole, Liberi professionisti, Società di culto);
- Gli ex Istituti Autonomi Case Popolari, comunque denominati e trasformati dalle Regioni;
- Le società Cooperative sociali (legge 381/1991);
- Le Cooperative di abitanti (legge 164/2014).
Come viene erogato l’incentivo?
Gli incentivi rientrano in un contratto tra il GSE e il Soggetto Responsabile. Se l’importo dell’incentivo è inferiore a 5.000€, la rata viene corrisposta con un bonifico sul conto corrente del Soggetto Responsabile dell’impianto, al massimo entro 3 mesi dall’approvazione della pratica.
Se l’importo è superiore viene erogato in rate annuali costanti di pari importo, di cui la prima sempre entro 2 mesi e l’ultima entro al massimo 5 anni. L’incentivo non può superare il 65% della spesa sostenuta.
Le novità 2026
> Erogazione dell’incentivo in un’unica rata, da un massimo di € 5.000 ad un massimo di € 15.000
> Il termine di presentazione della domanda dalla data di ultimazione dei lavori passa da 60 giorni a 90 giorni
> Ammessi anche Enti del Terzo Settore (ETS) NON economici iscritti al RUNTS e qualsiasi soggetto su edifici nell’ambito del settore terziario
> Ampliamento delle tecnologie incentivabili (impianti fotovoltaici anche con accumulo e colonnine di ricarica di veicoli elettrici purché abbinati a sostituzione di impianto di climatizzazione invernale con pompe di calore elettriche; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti; sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti utilizzanti unità di microcogenerazione alimentate da fonti rinnovabili.