Cosa incentiva il Conto Termico?

Il Conto Termico, definito dal Decreto MISE 16/02/2016, ha come obiettivo la riqualificazione degli edifici e il miglioramento delle prestazioni energetiche.

Chi può accedere agli incentivi?

Possono accedere agli incentivi:

  • Le pubbliche amministrazioni (Regioni, Province, Comuni, Enti Statali, Scuole, Ospedali…);
  • I soggetti privati (Abitazioni, Industrie, Attività commerciali, Condomini, Aziende Agricole, Liberi professionisti, Società di culto);
  • Gli ex Istituti Autonomi Case Popolari, comunque denominati e trasformati dalle Regioni;
  • Le società Cooperative sociali (legge 381/1991);
  • Le Cooperative di abitanti (legge 164/2014).

Come viene erogato l’incentivo?

Gli incentivi rientrano in un contratto tra il GSE e il Soggetto Responsabile. Se l’importo dell’incentivo è inferiore a 5.000€, la rata viene corrisposta con un bonifico sul conto corrente del Soggetto Responsabile dell’impianto, al massimo entro 3 mesi dall’approvazione della pratica.
Se l’importo è superiore viene erogato in rate annuali costanti di pari importo, di cui la prima sempre entro 2 mesi e l’ultima entro al massimo 5 anni. L’incentivo non può superare il 65% della spesa sostenuta.

 

 

Quali sono le percentuali dell’incentivo?


Il Conto Termico prevede incentivi che variano dal 40% al 65% della spesa sostenuta. In particolare, per la sostituzione di impianti tradizionali con impianti a pompe di calore, caldaie a condensazione e a biomassa, sistemi ibridi a pompe di calore e impianti solari termici, la percentuale di incentivo arriva fino al 65%.


Il Conto Termico è cumulabile con altri incentivi?


È cumulabile con altri incentivi di natura non statale e nell’ambito degli interventi in esso specificati, come i contributi in conto capitale, i fondi di garanzia e i fondi di rotazione. NON è cumulabile con la Detrazione Fiscale del 50% o del 65% e nemmeno con i Certificati Bianchi.

L’incentivo è soggetto a tassazione?

L’incentivo erogato ha natura di contributo conto impianti quindi non è assoggettato a ritenuta del 4%. Inoltre è da considerarsi fuori dal campo di applicazione IVA e non vi è quindi obbligo di emissione fattura.

 

 

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